Si è molto parlato, nel momento in cui si decide di posizionare un condizionatore, di dove collocare lo split e del modo più corretto di far girare l’aria fresca all’interno degli ambienti, che siano domestici o d’ufficio. Ma ben poco, talvolta, si tiene conto di ciò che è permesso o meno per le unità esterne.
Posizionare il condizionatore non è sempre consentito, soprattutto quando va ad influire su quelle zone esterne all’appartamento stesso, di cui tuttavia si deve tenere conto.
Il regolamento di condominio e le norme del codice civile, disciplinano fra le altre questioni, anche dove ed in quali modalità è possibile posizionare il condizionatore affinché siano rispettate le norme sul decoro architettonico, sulle proprietà e sulle distanze minime rispetto agli altri appartamenti.
Innanzitutto è bene dire che l’unità esterna non deve per forza di cose essere montata in corrispondenza dello split interno, ma può essere collocata anche più in basso o più in alto a seconda delle esigenze e dei dati tecnici riportati sul manuale del condizionatore. È quindi importante che questa operazione sia svolta da personale qualificato affinché il funzionamento e la correttezza del punto dove posizionare il condizionatore sia certa.
Si consiglia di non montare la parte esterna del condizionatore in un ambiente chiuso, in vicinanza di fonti incendiabili, in spazi piccoli in cui le ventole possono generare rimbombi ed amplificazioni del rumore.
Ma oltre a questi dati basilari, esistono vincoli, che nel posizionare il condizionatore, dobbiamo aver presenti. Per esempio non si può installare un’unità esterna nello spazio di un balcone confinante con il nostro. E questo perché, secondo la giurisprudenza, i balconi, ivi compresi quelli che sporgono dalla facciata del condominio, appartengono interamente al proprietario del relativo appartamento. Se anche, tuttavia, il proprietario stesso decidesse di posizionare il condizionatore sul proprio balcone, nella zona subito sottostante o soprastante, dovrebbe sempre calcolare le distanze dal vicinato e tener presente che il codice civile richiede una soglia minima di distanza di un metro e mezzo fra un balcone e l’altro.
Se, infine, ci si trovasse nella situazione di dover istallare il condizionatore utilizzando una delle nicchie che si aprono sulla facciata del palazzo, si deve tener presente che, in qualità di proprietà comune, la facciata può essere sfruttata a fini personali purché “non se ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto” A tal fine il condomino “può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa”.